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Cosa deve contenere una ricetta medica transfrontaliera

Una prescrizione medica emessa in uno Stato membro dell'Unione Europea può essere presentata in una farmacia di un altro Stato membro, a condizione che riporti una serie precisa di dati. L'elenco non è una prassi consolidata né una consuetudine locale: è scritto nell'allegato della direttiva di esecuzione 2012/52/UE, adottata proprio perché il farmacista di un altro Paese possa capire il documento e identificare senza margine di dubbio la persona, il medico e il farmaco. Questa pagina elenca quei dati uno per uno, spiega perché il farmaco va indicato con la denominazione comune internazionale, che cosa resta escluso dal riconoscimento e in quali casi il farmacista può legittimamente rifiutare.

Che cos'è una prescrizione transfrontaliera

È una prescrizione medica rilasciata in uno Stato membro e destinata a essere utilizzata in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Il quadro giuridico è duplice: la direttiva 2011/24/UE stabilisce il principio del riconoscimento delle prescrizioni emesse in un altro Stato membro, mentre la direttiva di esecuzione 2012/52/UE definisce l'elenco non esaustivo degli elementi che il documento deve contenere perché sia comprensibile fuori dal Paese di emissione. Non si tratta di un documento speciale con un nome proprio, e questo genera confusione. È una normale prescrizione, redatta però in modo da poter essere letta da un farmacista che non conosce il sistema sanitario del Paese di origine, non ha accesso ai suoi archivi e non ha modo di telefonare a un collega per chiarire un'abbreviazione. Da questa esigenza pratica discende tutto l'elenco che segue.

I dati del paziente

L'allegato richiede il cognome e il nome della persona, scritti per esteso, e la data di nascita. Sono i tre elementi che permettono al farmacista di verificare che chi si presenta al banco sia effettivamente il destinatario della prescrizione. Per questo motivo occorre presentarsi con un documento di identità valido: senza un confronto possibile fra il documento e il nome sulla prescrizione, la verifica non può essere svolta. Vale la pena controllare che il nome sia scritto esattamente come compare sul documento di identità, comprese le seconde parti di nomi composti e i cognomi doppi. Una discordanza apparentemente irrilevante è uno dei motivi più banali per cui una consegna si complica, e si corregge in un minuto prima dell'emissione, non davanti al banco della farmacia.

L'autenticazione: data di emissione e firma

Il documento deve riportare la data di emissione e la firma del prescrittore. La data serve al farmacista per collocare la prescrizione nel tempo e valutarne l'attualità; la firma è ciò che attribuisce il documento a una persona identificabile e responsabile di quanto vi è scritto. L'allegato prevede che la firma possa essere autografa o elettronica, a seconda del supporto scelto per la prescrizione. Un documento privo di data o privo di firma non soddisfa i requisiti e non va presentato: non è una formalità, è ciò che distingue una prescrizione da una nota informativa. Chi riceve un documento in formato elettronico dovrebbe verificare che entrambi gli elementi siano presenti e leggibili prima di recarsi in farmacia.

I dati del medico prescrittore

Questa è la parte più corposa dell'elenco e la più trascurata dai servizi improvvisati. L'allegato richiede il cognome e il nome del prescrittore per esteso, la qualifica professionale, i recapiti diretti, cioè indirizzo di posta elettronica e numero di telefono o fax con il prefisso internazionale, l'indirizzo professionale con l'indicazione dello Stato membro di appartenenza, e la firma. La ragione è pratica e riguarda il farmacista: se ha un dubbio sul dosaggio, sulla molecola o sull'autenticità del documento, deve poter contattare direttamente chi lo ha firmato, in un altro Paese, senza passare da un centralino. Un documento che riporta solo il nome di una società o un indirizzo di posta elettronica generico non rispetta questo requisito, e la sua accettazione diventa incerta. L'indicazione dello Stato membro è altrettanto importante: dice al farmacista in quale ordinamento quel medico è abilitato a esercitare.

L'identificazione del farmaco: la denominazione comune

Il farmaco va indicato con la denominazione comune, cioè il nome della sostanza attiva riconosciuto a livello internazionale, e non con il nome commerciale. È la regola centrale dell'allegato e quella che rende il documento utilizzabile fuori dal Paese di emissione. Il nome commerciale è ammesso in due casi soltanto: quando il prodotto prescritto è un medicinale biologico, oppure quando il medico ritiene necessario dal punto di vista medico che venga consegnato proprio quel prodotto, e in tal caso l'allegato prevede che il documento riporti una breve indicazione dei motivi di questa scelta. Accanto alla denominazione devono comparire la forma farmaceutica, per esempio compressa o soluzione, la quantità, il dosaggio e la posologia. Con questi elementi il farmacista di un altro Paese può individuare il prodotto equivalente disponibile localmente anche quando il marchio con cui è venduto è completamente diverso.

Perché la denominazione comune è così importante

Perché lo stesso principio attivo viene venduto con nomi commerciali diversi in ogni Paese, e un farmacista italiano non ha alcun obbligo di conoscere il nome con cui una molecola è commercializzata in Polonia, in Spagna o in Finlandia. La denominazione comune è l'unico riferimento che funziona ovunque. La conseguenza per chi riceve una prescrizione è concreta: se sul documento compare solo un marchio locale sconosciuto, è probabile che la farmacia non riesca a stabilire con certezza di quale prodotto si tratti e chieda un chiarimento. Chi vive fuori dal proprio Paese di origine dovrebbe abituarsi a conoscere il principio attivo della propria terapia, oltre al nome della scatola: è l'informazione che rende possibile ottenere il farmaco in qualsiasi farmacia dell'Unione Europea, e ha valore ben oltre questo documento.

Che cosa resta escluso dal riconoscimento

Il riconoscimento non si applica ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale, categoria che comprende le sostanze stupefacenti e psicotrope. Per queste classi la direttiva 2011/24/UE esclude espressamente l'applicazione delle regole sul riconoscimento delle prescrizioni, e non c'è margine interpretativo. In pratica significa che gli oppioidi, le benzodiazepine, i farmaci ipnotici affini, gli stimolanti e i gabapentinoidi non possono essere ottenuti per questa via. Noi non li prescriviamo in alcun caso, e non è una scelta commerciale: è il perimetro fissato dalla norma. Chi assume una terapia di questo tipo deve rivolgersi a un medico del Paese in cui si trova, che opera dentro il proprio ordinamento e dispone degli strumenti previsti per queste classi di farmaci. Restano fuori anche i medicinali soggetti a regimi limitativi particolari, che richiedono uno specialista o un centro individuato.

Il farmacista può rifiutare?

Sì. La direttiva 2011/24/UE, accanto al principio del riconoscimento, prevede espressamente che il farmacista possa rifiutare in presenza di dubbi legittimi e giustificati sull'autenticità, sul contenuto o sulla comprensibilità della prescrizione, oltre che per ragioni etiche. Il riconoscimento è dunque un diritto quadro, non un automatismo che obbliga qualunque banco a consegnare qualunque prodotto. È bene saperlo in anticipo, senza drammatizzare. Un documento completo, leggibile, con la denominazione comune e con recapiti diretti realmente raggiungibili riduce al minimo i motivi di dubbio, perché fornisce al farmacista tutto ciò che gli serve per decidere. Se una farmacia esprime perplessità, la cosa più efficace è chiedere quale elemento manchi o non sia chiaro: nella maggior parte dei casi si tratta di un dato risolvibile, non di un rifiuto di principio.

Come funziona il nostro servizio

Chi ci contatta compila un questionario medico dettagliato sulla terapia in corso, sui controlli recenti, sui sintomi e sugli altri farmaci assunti. Il medico esamina la richiesta in un secondo momento e decide: il modello non prevede una visita a distanza in video, una telefonata o una chat dal vivo, e lo diciamo apertamente perché è la differenza principale rispetto ad altri servizi. Se la valutazione ha esito positivo, il documento viene inviato in formato PDF per posta elettronica, redatto secondo l'allegato della direttiva 2012/52/UE, con tutti gli elementi elencati in questa pagina. Si presenta in qualsiasi farmacia insieme a un documento di identità, senza alcun codice numerico da comunicare al banco. Il medico che valuta le richieste, lek. Damian Wojno, è iscritto in Polonia con numero PWZ 3211301 e non è iscritto all'Ordine dei Medici italiano: la prescrizione che rilascia è privata, quindi il farmaco si paga per intero, senza compartecipazione del Servizio Sanitario Nazionale.

Come prepararsi prima di andare in farmacia

Tre cose rendono il passaggio in farmacia semplice: il documento di identità, il documento della prescrizione stampato o leggibile sullo schermo, e la conoscenza del principio attivo della propria terapia. Con questi elementi la verifica al banco è ordinaria. Conviene inoltre controllare, prima di uscire di casa, che il nome sulla prescrizione coincida con quello sul documento di identità, che la data di emissione sia presente e che compaiano la posologia e la quantità. Se il documento è in una lingua diversa dall'italiano, il fatto non è di per sé un ostacolo, perché sono i dati previsti dall'allegato a renderlo comprensibile, ma vale la pena presentarlo con calma e indicare al farmacista dove leggere il principio attivo. Quando la farmacia non ha il prodotto specifico, quasi sempre può individuare un equivalente disponibile localmente proprio grazie alla denominazione comune.

Serve una traduzione della prescrizione?

L'allegato della direttiva 2012/52/UE non prevede l'obbligo di traduzione: prescrive quali dati devono comparire, e sono proprio quei dati a rendere il documento comprensibile in un altro Paese, a partire dalla denominazione comune del farmaco. Se il farmacista ha un dubbio, può contattare direttamente il medico ai recapiti indicati.

Qualsiasi farmacia è obbligata ad accettarla?

Il riconoscimento è un principio stabilito dalla direttiva 2011/24/UE, ma la stessa direttiva consente il rifiuto in presenza di dubbi legittimi e giustificati sull'autenticità, sul contenuto o sulla comprensibilità del documento, oltre che per ragioni etiche. Un documento completo e leggibile riduce al minimo questi motivi.

Posso avere il farmaco con il marchio che uso da anni?

L'allegato impone la denominazione comune. Il nome commerciale è ammesso solo per i medicinali biologici oppure quando il medico ritiene necessario dal punto di vista medico quel prodotto specifico, indicandone brevemente i motivi. Fuori da questi casi la farmacia consegna un prodotto contenente lo stesso principio attivo.

Vale anche per gli ansiolitici o per i sonniferi?

No. Il riconoscimento non si applica ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale, categoria che comprende le sostanze stupefacenti e psicotrope. Benzodiazepine, ipnotici affini, oppioidi, stimolanti e gabapentinoidi restano quindi fuori da questa strada e noi non li prescriviamo in alcun caso: occorre rivolgersi a un medico del Paese in cui ci si trova.

Il farmaco è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale?

No. Si tratta di una prescrizione privata, quindi il farmaco si paga per intero, senza compartecipazione. Il prezzo lo comunica la farmacia, perché non vendiamo medicinali e non possiamo indicarlo.

Che cosa devo portare in farmacia?

Il documento della prescrizione e un documento di identità valido, perché il farmacista deve poter verificare che chi si presenta sia la persona indicata sul documento. Non esiste alcun codice numerico da comunicare al banco.